Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 23 gennaio 1953
- 20 agosto 1953, n. 62
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1952,
concernente: « Provvedimenti in favore di enti di assistenza e beneficenza
Presidente: PERASSI; Relatore : SELVAGGI;
P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. ORLANDO
CASCIO).
(omissis)
Con decreto legge 30 novembre 1937, n.
2145, convertito nellalegge 25 aprile 1938, n. 614, fu imposta l' «addizionale
di due centesimi per ogni lira di tributi vari erariali, comunali e
provinciali,
destinata alla integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza.L'addizionale fu poi elevata a centesimi
cinque dall' art. 7 del.D.L. 18 dicembre 1946, n. 100 e a centesimi dieci, per
il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1952, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1, la
quale cos dispose nel secondo comma dell'art. 1: «il maggior provento
dipendente dall'aumento di cui al comma
precedente riservato all'erario e sar versato in apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata .
Soggiunse l'art. I: « il Ministro per il
tesoro provveder ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla
attuazione della legge .
La destinazione di questo aumento fu
indicata nella relazione ministeriale: soccorso alle popolazioni colpite dalle
alluvioni del 1951.
La legge regionale 17 dicembre 1952, che
oggetto del ricorso del Commissario dello Stato, contiene due ordini di disposizioni.
a) art. 1: «il maggior provento dipendente dall'aumento
dell'addizionale istituita con D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito
nella legge 25 aprile 1938, n. 614, prevista dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1,
sar versato su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate,
salve intese con gli organi del Governo centrale per la relativa utilizzazione
anche in rapporto alle norme del decreto legislativo del Presidente della
Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 .
b) art. 2: « l'efficacia della legge 2 gennaio 1952, n. 1
protratta, nel territorio della Regione, sino al 30 giugno 1958 .
L'art. 3 specifica, graduandola nel tempo
e nella misura, la destinazione di questo provento : opere «di interesse di
enti privati d' assistenza e beneficenza giuridicamente costituiti: per la
costruzione, il completamento, l'ampliamento e la riparazione di edifici destinati
a brefotrofi, orfanotrofi ed ospizi per vecchi indigenti; «opere e spese di
carattere straordinario e di interesse di enti di culto, di beneficenza ed
assistenza per la costruzione e l'ampliamento, il completamento l'adattamento
e l'arredamento di edifici destinati all'attuazione delle rispettive finalit;
« assunzione delle spese dirette di ricovero di minorenni poveri e di vecchi
indigenti inabili al lavoro anche ad integrazione di rette altrimenti
corrisposte e dei contributi a cui provvede direttamente lo Stato . Alla
concessione dei contributi provvede l'Assessore competente con decreto che deve
stabilire « i termini e le modalit del rendiconto .
Il primo motivo di censura si riferisce
alla disposizione dell'art. 1 e presuppone che la legge regionale abbia
sottratto alla sua destinazione e al potere degli organi centrali dello Stato
l'addizionale imposta « per fronteggiare straordinarie esigenze derivanti da
calamit nazionali e riservata « all'erario senza limitazioni
territoriali; e quindi siano stati annullati gli effetti gi prodotti dalla
legge statale con la conseguenza di « autorizzare
Nel successivo sviluppo del ricorso l'Avvocatura
dello Stato ha contestato la potest legislativa della Regione in materia di «
tributi erariali e pur riconoscendo che diverso l'indirizzo della giurisprudenza
dell'Alta Corte, ha riaffermato che la « spettanza (art. 36) dei tributi
erariali alla Regione va intesa nel senso di una destinazione dei proventi alla
Regione stessa, come fatto palese anche dal dispostodell'art. 2 del D.L. 1948,
n. 507, il quale non parla di imposizione diretta dei tributi spettanti alla
Regione, ma soltanto di riscossione dei medesimi da parte di quest'ultima . In
ipotesi, la potest legislativa dovrebbe essere esercitata entro determinati
limiti, gi riconosciuti e precisati dalla giurisprudenza, e non potrebbe
estendersi sino all'attribuzione alla Regione di « un cespite istituito dallo
Stato con propria legge precedente e gi da questo percetto ed erogato per
intero per far fronte a bisogni straordinari dell'intera collettivit nazionale
compresa
Il secondo motivo del ricorso censura le
disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge: il Commissario dello Stato non
contesta alla Regione « la facolt di deliberare propri tributi per provvedere
al suo fabbisogno finanziario ; ma ritiene che « prolungando 1'applicazione
di una addizionale straordinaria e destinandone i proventi a scopi specifici,
IN DIRITTO
L' Alta Corte osserva che la legge 2
gennaio 1952, n.
Il provento della super contribuzione da
essa stabilito appartiene allo Stato. L'art. 1 della legge regionale 17
dicembre 1952 non lo trasferisce alla Regione, sia pure per identica
destinazione di soccorso.
Esplicite dichiarazioni risultanti dagli
atti degli organi regionali, ripetute espressamente in giudizio, confermano
questa volont di legge. Il Presidente della Regione, nella difesa scritta 16
gennaio
La legge regionale, disponendo la
iscrizione dell'importo del tributo « in apposito capitolo dello stato di
previsione , ha dunque finalit di regolarizzazione formale e contabile, in
quanto gli organi regionali hanno provveduto legittimamente alla riscossione
del tributo.
Il riferimento « ad intese con gli organi
del Governo centrale per la relativa utilizzazione , non modifica il rapporto
di appartenenza e il potere di disposizione. , quindi, escluso il presupposto
del primo motivo del ricorso.
Con gli artt. 2 e 3 della legge regionale,
sotto forma (letteralmente impropria) di proroga temporanea della efficacia
della legge 2 gennaio 1952, n. 1, per determinate esigenze di interesse
regionale e particolarmente per contributo ad opere di assistenza pubblica,
L'Alta Corte ha gi interpretato gli artt.
36 e 37 dello Statuto dell'autonomia siciliana ed ha in pi occasioni affermato
che, eccettuate « le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del
lotto ,
Sulla direttrice di questa giurisprudenza
P. Q. M.
L'Alta Corte respinge il ricorso del
Commissario dello Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
nella seduta del 17 dicembre 1952, concernente «provvidenze in favore di enti
di assistenza e beneficenza.