Decisione 23 gennaio 1953 - 20 agosto 1953, n. 62

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 23 gennaio 1953 - 20 agosto 1953, n. 62

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1952, concernente: « Provvedimenti in favore di enti di assistenza e beneficenza

 

Presidente: PERASSI; Relatore : SELVAGGI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Con decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nellalegge 25 aprile 1938, n. 614, fu imposta l' «addizionale di due centesimi per ogni lira di tributi vari erariali, comunali e provinciali,

destinata alla integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.L'addizionale fu poi elevata a centesimi cinque dall' art. 7 del.D.L. 18 dicembre 1946, n. 100 e a centesimi dieci, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1952, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1, la quale cos dispose nel secondo comma dell'art. 1: «il maggior provento

dipendente dall'aumento di cui al comma precedente riservato al­l'erario e sar versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata .

Soggiunse l'art. I: « il Ministro per il tesoro provveder ad ap­portare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della legge .

La destinazione di questo aumento fu indicata nella relazione ministeriale: soccorso alle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1951.

La legge regionale 17 dicembre 1952, che oggetto del ricorso del Commissario dello Stato, contiene due ordini di disposizioni.

a) art. 1: «il maggior provento dipendente dall'aumento del­l'addizionale istituita con D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, conver­tito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, prevista dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1, sar versato su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, salve intese con gli organi del Governo centrale per la relativa utilizzazione anche in rapporto alle norme del decreto legi­slativo del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 .

b) art. 2: « l'efficacia della legge 2 gennaio 1952, n. 1 pro­tratta, nel territorio della Regione, sino al 30 giugno 1958 .

L'art. 3 specifica, graduandola nel tempo e nella misura, la de­stinazione di questo provento : opere «di interesse di enti privati d' assistenza e beneficenza giuridicamente costituiti: per la costruzio­ne, il completamento, l'ampliamento e la riparazione di edifici desti­nati a brefotrofi, orfanotrofi ed ospizi per vecchi indigenti; «opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto, di bene­ficenza ed assistenza per la costruzione e l'ampliamento, il completa­mento l'adattamento e l'arredamento di edifici destinati all'attuazione delle rispettive finalit; « assunzione delle spese dirette di ricovero di minorenni poveri e di vecchi indigenti inabili al lavoro anche ad integrazione di rette altrimenti corrisposte e dei contributi a cui prov­vede direttamente lo Stato . Alla concessione dei contributi provvede l'Assessore competente con decreto che deve stabilire « i termini e le modalit del rendiconto .

Il primo motivo di censura si riferisce alla disposizione dell'art. 1 e presuppone che la legge regionale abbia sottratto alla sua destinazione e al potere degli organi centrali dello Stato l'addizionale imposta « per fronteggiare straordinarie esigenze derivanti da calamit nazio­nali e riservata « all'erario senza limitazioni territoriali; e quindi siano stati annullati gli effetti gi prodotti dalla legge statale con la conseguenza di « autorizzare la Regione a ripetere dall'erario nazio­nale quanto ha incassato a questo titolo o quanto meno ad esigere che tale importo le sia accreditato quando, ai sensi del D.L. 12 apri­le 1948, n. 507, si dovranno fare i conteggi ed i conguagli per la de­finitiva regolamentazione dei rapporti finanziari tra i due enti .

Nel successivo sviluppo del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha contestato la potest legislativa della Regione in materia di « tributi erariali e pur riconoscendo che diverso l'indirizzo della giurispru­denza dell'Alta Corte, ha riaffermato che la « spettanza (art. 36) dei tributi erariali alla Regione va intesa nel senso di una destinazione dei proventi alla Regione stessa, come fatto palese anche dal disposto­dell'art. 2 del D.L. 1948, n. 507, il quale non parla di imposizione di­retta dei tributi spettanti alla Regione, ma soltanto di riscossione dei medesimi da parte di quest'ultima . In ipotesi, la potest legislativa dovrebbe essere esercitata entro determinati limiti, gi riconosciuti e precisati dalla giurisprudenza, e non potrebbe estendersi sino all'at­tribuzione alla Regione di « un cespite istituito dallo Stato con propria legge precedente e gi da questo percetto ed erogato per intero per far fronte a bisogni straordinari dell'intera collettivit nazionale com­presa la Sicilia .

Il secondo motivo del ricorso censura le disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge: il Commissario dello Stato non contesta alla Regio­ne « la facolt di deliberare propri tributi per provvedere al suo fab­bisogno finanziario ; ma ritiene che « prolungando 1'applicazione di una addizionale straordinaria e destinandone i proventi a scopi spe­cifici, la Regione sia venuta a modificare radicalmente la struttura di una sovrimposta di carattere eccezionale, che era riservata allo Stato e che eventualmente esso poteva prorogare ; e dal provvedimento della Regione deriverebbe sperequazione tributaria, con danno delle popolazioni siciliane e « turbamento dei rapporti ed interessi tribu­tari nel rimanente territorio della Repubblica .

 

IN DIRITTO

 

L' Alta Corte osserva che la legge 2 gennaio 1952, n. 1, ha avuto vigore e applicazione in tutto il territorio della Repubblica, e quindi anche in Sicilia, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1952.

Il provento della super contribuzione da essa stabilito appartiene allo Stato. L'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1952 non lo trasferisce alla Regione, sia pure per identica destinazione di soccorso.

Esplicite dichiarazioni risultanti dagli atti degli organi regionali, ripetute espressamente in giudizio, confermano questa volont di leg­ge. Il Presidente della Regione, nella difesa scritta 16 gennaio 1952, ha precisato che « pur non figurando nella legge la natura eccezionale del tributo, la Regione non ha mai contestato allo Stato la spettanza dello stesso per quella destinazione prevista nei lavori preparatori; ma ha contestato allo Stato la potest di procedere alla riscossione, essendo una tale facolt in atto regolata, sia pure in via provvisoria, dal D.L. 12 aprile 1948, n. 507, avente natura di legge di attuazione, sia pure provvisoria di quella potest di riscossione statutariamente spettante alla Regione .

La legge regionale, disponendo la iscrizione dell'importo del tri­buto « in apposito capitolo dello stato di previsione , ha dunque fi­nalit di regolarizzazione formale e contabile, in quanto gli organi regionali hanno provveduto legittimamente alla riscossione del tri­buto.

Il riferimento « ad intese con gli organi del Governo centrale per la relativa utilizzazione , non modifica il rapporto di appartenenza e il potere di disposizione. , quindi, escluso il presupposto del primo motivo del ricorso.

Con gli artt. 2 e 3 della legge regionale, sotto forma (letteralmen­te impropria) di proroga temporanea della efficacia della legge 2 gen­naio 1952, n. 1, per determinate esigenze di interesse regionale e par­ticolarmente per contributo ad opere di assistenza pubblica, la Regio­ne ha effettivamente esercitato una potest di imposizione tributaria, per fini suoi. L'addizionale stabilita dalla legge statale 1952, n. 1 non aveva pi effetto, essendo scaduto il termine di durata 31 dicembre dello stesso anno. Si deve, quindi, decidere della legittimit costitu­zionale della legge che impone la super-contribuzione, prescindendo dalla espressione formale e considerando l'effettivo contenuto della disposizione.

L'Alta Corte ha gi interpretato gli artt. 36 e 37 dello Statuto dell'autonomia siciliana ed ha in pi occasioni affermato che, eccet­tuate « le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto , la Regione, per le sue esigenze finanziarie, ha potest normativa tri­butaria, la quale deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzio­nali dello Stato, secondo i principi generali che risultano dalle varie leggi tributarie, cio dall'indirizzo della legislazione positiva, e con effetti diretti che non esorbitano dal territorio della Regione.

Sulla direttrice di questa giurisprudenza la Corte rileva che la legge 17 dicembre 1952, imponendo sino al 30 giugno 1958 una ad­dizionale a determinati tributi, per esigenze finanziarie della Regione, non viola norme costituzionali, perch l'Assemblea ha esercitato un potere che costituzionalmente le appartiene; non offende principi ge­nerali della legislazione dello Stato, la quale non esclude ma anzi pre­vede e dispone contribuzioni, della stessa natura, ed ha effetti limitati al territorio della Regione, senza ripercussioni dirette sui rapporti tri­butari nelle altri parti del territorio nazionale. Che nella Regione i contribuenti subiscano un onere maggiore, per determinate esigenze di pubblico interesse regionale, non circostanza costituzionalmente va­lutabile ed conseguenza dell'esercizio legittimo di poteri dispositivi.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato av­verso la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 17 dicembre 1952, concernente «provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza.